Con la Legge n.26 del 27 febbraio 2026 di conversione del Decreto Milleproroghe, viene prorogato l'obbligo del FIR digitale per i soggetti obbligati dal 13 febbraio 2026 al 15 settembre 2026.
Inoltre anche le sanzioni, previste in caso di mancato adempimento nella trasmissione dei FIR digitali di rifiuti pericolosi, sono sospese fino al 15 settembre 2026.
Tale periodo è da intendersi come trasnitorio per facilitare l'adattamentoo al nuovo sistema, in quanto le due modalità saranno contemporaneamente valide.
Questa coesistenza, però, porta ad un dubbio pratico: chi decide il formato da utilizzare quando produttore e trasportatore non concordano sulle modalità di tenuta del FIR?
La norma non attribuisce a nessun soggetto (produttore, trasportatore, destinatario) un diritto esclusivo di scelta.
Giuridicamente la scelta spetterebbe al produttore ma all'atto pratico, se l'emissione e la vidimazione viene delegata al trasportatore, quest'ultimo decide di fatto quale formato tenere.
Il trasportatore deve comunque poter giustificare tale scelta con una difficolta nell'utilizzo del sistema, nella carenza di dispositivi o di formazione dei propri operatori.
Se il trasportatore è tecnicamente pronto ma preferisce il cartaceo solo per abitudine o comodità, non esiste un fondamento normativo che gli consenta di imporlo.
Tuttavia, anche in questo caso, la scelta resta organizzativa, non giuridica: serve accordo tra le parti. Per evitare conflitti, è consigliabile definire procedure condivise e stabilire in anticipo chi emette il FIR e in quale formato.
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